Autenticazione di firma

Autenticazione a seguito di attestazione di un funzionario.

  • Servizio attivo

Autenticazione, previo riconoscimento del cittadino, a seguito di attestazione di un funzionario.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

L’autentica delle firme, o più precisamente delle sottoscrizioni, come indicato nell’art. 21 del d.P.R. 445/2000, non appartiene propriamente ai servizi demografici, bensì all’impiegato che viene incaricato dal Sindaco, che potrebbe essere l'impiegato di un qualsiasi ufficio comunale.

"Sottoscrizione” significa, in senso letterale, “scrivere sotto”. E’ quindi impossibile autenticare una sottoscrizione in bianco, dato che nel significato letterale del termine occorre che vi sia un qualcosa da sotto-scrivere, nonché per la necessità di verificare che l’autentica ricada nelle nostre competenze.

La firma deve essere apposta in presenza del funzionario, il quale deve identificare il sottoscrittore (per conoscenza personale o previa esibizione di un documento di identità valido), quindi attestare che la firma è stata apposta in sua presenza, che ha identificato il dichiarante indicando il modo con cui l’identità è stata accertata, quindi completando con il proprio nome e funzione, luogo e data, firma e timbro dell’ufficio.

Non occorre l'autentica per le istanze e dichiarazioni sostitutive che vengono presentate alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, anche in via telematica, dato che il primo comma prevede che l’autenticità sia garantita dalla copia di un documento di identità, secondo le indicazioni dell’art. 38, così come è valida la firma digitale, se presentate in forma telematica.

Lo stesso articolo 38 consente a tutti i dipendenti addetti al ricevimento di una pratica di autenticare la sottoscrizione, se non viene allegato il documento, ovviamente limitatamente alla pratica stessa. Se ci si rivolge quindi all’ASL piuttosto che all’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio Tecnico, l’impiegato che si occupa della nostra istanza può legalizzare la firma su quella specifica istanza, senza bisogno di incarichi
particolari, in quanto già previsto del Legislatore.

Copertura geografica

Territorio comunale

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune

Cosa serve

Può essere richiesta solo se il documento è una istanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notarietà, o una delega al ritiro di emolumenti economici della Pubblica amministrazione (pensioni).

L'autentica di firma per deleghe, autorizzazioni, procure, mandati sono di competenza del notaio o di altri pubblici ufficiali e non del Funzionario Incaricato dal Sindaco.

La firma deve essere effettuata dall'interessato davanti al pubblico ufficiale che deve autenticarla.

Nei casi di soggetti impossibilitati a firmare per motivi diversi occorre contattare direttamente il Servizio Anagrafe per ottenere informazioni volte a risolvere i casi specifici. Tali procedure, relative a persone che non possono sottoscrivere la dichiarazione, non sono consentite in materia di dichiarazioni fiscali.

Cosa si ottiene

Rilascio di firme autenticate

Tempi e scadenze

Informazioni sulle tempistiche relative al servizio.

1970 0 giorni

L'autentica di firma è immediata

Quanto costa

L' autentica è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00), a meno che non sia prevista l'esenzione da una norma di legge, che deve essere espressamente dichiarata dall'interessato/a all'atto della sottoscrizione.

Accedi al servizio

Prenota un appuntamento presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Se il dichiarante non sa o non può firmare: Valgono le regole generali dell’art. 4 D.P.R. 445/2000, quindi l’incaricato del Sindaco accerterà la volontà del dichiarante, che deve essere resa liberamente senza costrizioni, verificherà, per quanto possibile, che sia in grado di intendere e volere e darà atto della volontà del sottoscrittore e dell’impossibilità materiale a sottoscrivere, senza fare cenno – per privacy – di quale sia il tipo di impedimento. Se il documento è in lingua straniera: I funzionari italiani possono operare solo su documenti redatti nella nostra lingua, per cui un documento straniero dovrà essere accompagnato da una traduzione opportunamente legalizzata.
Confermato Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni a seguire.

Condizioni di servizio

Qui potete consultare le condizioni del servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Servizi Demografici

Via Progresso, 7 09040

Argomenti:
Ultimo aggiornamento

21 Marzo 2024

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